Definizione

Adeguati assetti (art. 2086 c.c.)

Codice della Crisi Compliance

Cosa sono gli adeguati assetti ex art. 2086 c.c.?

L'obbligo di legge, per chi amministra un'impresa societaria o collettiva, di dotarsi di strumenti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati a rilevare tempestivamente la crisi e la perdita di continuità aziendale.

La norma nasce col Codice della crisi d'impresa (D.Lgs. 14/2019, art. 375), che ha riscritto l'art. 2086 c.c.: dal 16 marzo 2019 l'imprenditore che opera in forma societaria o collettiva ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità.

In pratica, per una PMI, "adeguato" significa almeno: sapere con cadenza periodica se i margini coprono i costi, proiettare la cassa in avanti (il DSCR previsionale a sei mesi è tra gli indicatori codificati dal CNDCEC), accorgersi degli squilibri prima che diventino insolvenza. Il bilancio consegnato dal commercialista mesi dopo la chiusura, da solo, non basta: guarda indietro, non avanti.

Non è una formalità: l'omissione espone gli amministratori ad azioni di responsabilità personali, e la giurisprudenza sul punto è in crescita costante — la valutazione del giudice è fatta ex ante ("cosa avevi in piedi per accorgertene?"), non col senno di poi. Assetti proporzionati alla dimensione: a una micro-impresa non si chiede il sistema di una quotata, ma un monitoraggio reale sì.

Il test onesto per un imprenditore: sai dire oggi il margine per linea dell'ultimo mese e la cassa attesa dei prossimi sei? Se la risposta è no, gli assetti adeguati non ci sono — è il perimetro minimo di un controllo di gestione con tesoreria previsionale.

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